ART.
1
(Denominazione,
sede e durata)
L’associazione
di volontariato avente la seguente denominazione“Helios
ODV”, da ora in avanti “associazione”, con sede legale nel
Comune di Firenze e con durata illimitata, svolge la propria attività
ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017,
n. 117
(in
seguito denominato “Codice del Terzo settore”)
ART.
2
(Efficacia
dello Statuto)
Lo
Statuto vincola alla sua osservanza gli associati.
Esso
costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività
dell’organizzazione stessa.
ART.
3
(Interpretazione
dello Statuto)
Lo
Statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei
contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al
Codice Civile
ART.
4
(Scopo,
finalità e attività)
L’Associazione
si dichiara estranea ad ogni particolare fede religiosa, ideologia o
appartenenza politica. Essa è aperta a tutti, senza distinzione di
sesso, razza, credo religioso, opinione politica,condizione sociale o
culturale.
L’associazione
non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in
favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di
cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo
prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
–
interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, co. 1 e 2, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e
interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni (ex. art. 5 CTS, co. 1 lett. a);
–
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica
del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al
presente articolo (ex. art. 5 co. 1 CTS, lett. i).
L’associazione
promuove attività di sostegno morale e fisico ai giovani malati e ai
loro familiari sia in ambito ospedaliero, che domiciliare e sociale;
nello specifico le attività si concretizzano in:
–
attività ludico-ricreative ospedaliere al fine di alleviare la
degenza dei giovani malati;
–
attività di presenza e sostegno domiciliare destinata ad aiutare
giovani e adulti con difficoltà e/o loro familiari;
–
attività di socializzazione dirette a giovani e adulti con
disabilità e di reinserimento sociale;
–
promozione della donazione di sangue, intero o di una sua frazione,
di sangue midollare, e degli organi (nelle forme previste dalla
legge) mediante costituzione di un gruppo interno all’associazione
Donatori Sangue, denominato “Gruppo Donatori Sangue Helios”.
L’associazione
può esercitare anche attività di raccolta fondi
attraverso la richiesta
a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non
corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di
interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il
pubblico.
ART.
5
(Ammissione
e numero degli associati)
Il
numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può
essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono
aderire all’associazione le persone fisicheche condividono
le finalità della stessa e che partecipano alle attività
dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e
conoscenze.
Chi
intende essere ammesso come associato dovrà sottoscrivere
una domanda di adesione all’associazione, contenente i seguenti
dati:
- l’indicazione
del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nonché
recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; - la
dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente
Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi;
Il
Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non
discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività
di interesse generale svolte.
La
deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e
annotata nel libro soci.
L’interessato
dovrà conseguentemente provvedere al pagamento della quota
associativa annuale
Il
Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione
di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli
interessati.
Qualora
la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi
l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della
deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il
Presidente, che
delibera sulle domande non accolte.
Lo
status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo
nei casi previsti dall’art. 7 . Non sono pertanto ammesse adesioni
che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione
strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART.
6
(Diritti
e obblighi degli associati)
Gli
associati hanno il diritto di:
- eleggere
gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; - essere
informati sulle attività dell’associazione e controllarne
l’andamento; - frequentare
i locali dell’associazione; - partecipare
a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione; - concorrere
all’elaborazione dei
programmi di attività; - essere
rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate,
entro i limiti stabiliti dall’associazione stessa; - prendere
atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei
bilanci e consultare i libri associativi.
Gli
associati hanno l’obbligo di:
- rispettare
il presente Statuto e i Regolamenti interni; - svolgere
la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; - versare
la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento
e i termini annualmente proposti
dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
ART.
7
(Perdita
della qualifica di associato)
La
qualifica di associato si perde per morte, esclusione e
recesso.
L’associato
che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, ai
Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi,
oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità
all’associazione,
può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione del
Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le
giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione
dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà
presentare le
proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento
della comunicazione all’assemblea che decide nella prima seduta
utile.
L’associato
può sempre recedere dall’associazione.
Chi
intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta
la sua decisione al Consiglio Direttivo.
La
dichiarazione di recesso ha effettoimmediato.
I
diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le
somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili,
rivalutabili e trasmissibili.
Gli
associati che comunque abbiano cessato di appartenere
all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della
stessa.
ART.
8
(Organi)
Sono
organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- il
Consiglio direttivo; - il
Presidente
Ai
componenti degli organi associativi
non può essere
attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai
fini dello svolgimento della funzione.
ART.
9
(Assemblea)
Nell’Assemblea
hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli
associati.
I
soci minorenni possono partecipare all’assemblea ma non hanno
diritto di voto.
Ciascun
associato ha un voto.
Ciascun
associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato
mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3
associati.
Si
applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto
compatibili
La
convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta,
contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda
convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici)
giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo
risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea
si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del
bilancio di esercizio.
L’Assemblea
deve
essere convocata quando
ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’assemblea
può inoltre essere convocata dal Presidente quando ne ravvisa la
necessità.
L’Assemblea
ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina
e revocai
componenti degli organi associativi ogni
due anni e, se
previsto,il
soggetto incaricato della revisione legale dei conti; - approva
il bilancio di esercizio; - delibera
sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai
sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione
di responsabilità nei loro confronti; - delibera
sulle modificazioni dello Statuto; - approva
l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; - delibera
lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’associazione; - delibera
sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo
o dallo Statuto alla sua competenza; - emana
le direttive generali per raggiungere gli scopi dello Statuto - delibera
sulla destinazione dei fondi e dei beni mobili e immobili
dell’associazione sulla base delle proposte del Consiglio
Direttivo.
L’Assemblea
è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in
proprio o per delega.
L’Assemblea
delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione
del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli
amministratori non hanno voto.
Per
modificare lo Statuto occorre il voto favorevole dell’unanimità
degli associati
presenti in Assemblea.
Per
deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
L’Assemblea
è presieduta dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente più
anziano o da
un membro del Consiglio Direttivo.
Il
Presidente dell’Assemblea nominerà un segretario che si
incaricherà di redigere i verbali, in cui saranno riassunte le
discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea. Il verbale sarà poi
sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto a cura del
Presidente nella sede dell’Associazione; ogni associato ha diritto
di consultarlo e trarne copia.
ART.
10
(Consiglio
Direttivo)
Il
Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli
indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente
e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con
motivazione.
Rientra
nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non
sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea
o di altri organi associativi.
In
particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
–
eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
–
formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee
approvate dall’Assemblea;
–
predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale
avvalendosi
anche della consulenza di professionisti;
–
predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la
previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
–
deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
–
deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
–
curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà
dell’associazione o ad essa affidati;
–
stabilire annualmente le quote associative;
Il
Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e dai Vice Presidenti,
che ne fanno parte di diritto, e da un massimo di 15 (quindici)
componenti, nominati dall’Assemblea per la durata di 2 (due) anni,
e sono rieleggibili.
Tutti
i Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate: si
applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di
ineleggibilità e di decadenza.
Il
Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la
maggioranza semplice
dei componenti.
Le
deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei
presenti.
I
Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono
chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore
indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del
Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la
rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o
congiuntamente.
Il
potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale,
pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi
se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i
terzi ne erano a conoscenza.
Il
Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi,
oppure quando ne faccia motivata richiesta scritta la metà più uno
dei suoi componenti,
o il Presidente.
In
caso di dimissioni di uno o più dei suoi membri, prima dello scadere
del termine, il Consiglio Direttivo si completerà chiamando a farne
parte quei soci che nell’ordine abbiano riscosso il maggior numero
dei voti nelle elezioni. In caso di dimissioni della metà più uno
dei suoi componenti tutto il Consiglio si dovrà ritenere
dimissionario e si dovrà convocare una nuova assemblea.
Qualora
un membro del Consiglio Direttivo sia stato assente senza
giustificato motivo per tre riunioni consecutive, esso viene
considerato dimissionario e al suo posto subentrerà un altro
associato.
ART.
11
(Presidente)
Il
Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti
interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio –
e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il
Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri associati che
abbiano ricoperto il ruolo di consigliere per almeno due mandati
consecutivi a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese.
Il
Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per
scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale
revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza
dei presenti.
Almeno
due settimane prima della scadenza del mandato del Consiglio
Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del
nuovo Presidente.
Il
Presidente convoca in via ordinaria e straordinaria e presiede
l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo
a entrambi in merito all’attività compiuta.
Il
Presidente propone tra tutti i consiglieri due persone che lo
sostituiscano in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni; questi dovranno
ottenere la fiducia del Consiglio Direttivo.
Il
Presidente stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività
associative.
Il
Presidente vigila e controlla sul corretto funzionamento degli organi
sociali e sull’osservanza dello statuto.
ART.
12
(Patrimonio)
Il
patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali beni
mobili e immobili, ricavi, rendite, proventi ed altre entrate
comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle
attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART.
13
(Divieto
di distribuzione degli utili)
L’associazione
ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed
avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri
associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di
ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo.
ART.
14
(Risorse
economiche)
L’associazione
può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e
allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti
testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta
fondi.
Per
le attività di interesse generale prestate, l’associazione può
ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate.
ART.
15
(Bilancio
di esercizio)
L’associazione
deve redigere il bilancio di esercizio
annuale e con decorrenza
dal primo gennaio di
ogni anno,
avvalendosi anche della consulenza di professionisti.
Esso
è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla
Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si
riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale
del terzo settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere
secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2,
a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione
in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al
bilancio.
ART.
16 (Libri)
L’associazione
deve tenere i seguenti libri:
–
libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
–
registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non
occasionale;
–
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,
tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
–
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
tenuto a cura dello stesso organo.
Gli
associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con
richiesta , da inviarsi al Consiglio direttivo che metterà a
disposizione i libri sociali ai richiedenti nel termine di 15 giorni
dal ricevimento della medesima
ART.
17
(Volontari)
I
volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il
tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e
del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le
proprie capacità.
La
loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente
per fini di solidarietà.
L’attività
dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai
beneficiari.
Ai
volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le
spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività
prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente
stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi
spese di tipo forfettario.
Le
spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di
quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017
n. 117
La
qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto
di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione
deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché
per la responsabilità civile verso i terzi.
ART.
18
(Lavoratori)
L’associazione
può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari
al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a
qualificare o specializzare l’attività svolta.
In
ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati
nell’attività non può
essere superiore al 50% del numero dei volontari.
ART.
19
(Scioglimento
e devoluzione del patrimonio residuo)
In
caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio
residuo, su
indicazione dell’Assemblea è
devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del
Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà
operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri
enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato
operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena
operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea
provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti
tra i propri associati.
ART.
20
(Rinvio)
Per
quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli
eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi
associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto
compatibile, dal Codice civile.
ART.
21
(Assicurazione
dell’organizzazione)
L’organizzazione
di volontariato, i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente
possono stipulare assicurazioni specifiche per danni derivanti da
responsabilità contrattuale ed extra contrattuale verso i terzi o
suoi aderenti.
ART. 22
(Disposizioni transitorie e finali)
I – Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l’Associazione svolgerà la propria attività confermemente alla normativa vigente in materia di Onlus e di organizzazioni di Volontariato; dopodichè cesserà l’efficacia del vecchio Statuto divenuto incompatibile con la sopravenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore.
II – A tale momento l’Organo Amministrativo potrà procedere a compiere tutte le attività che saranno richieste dalle norme legislative e regolamentari per l’iscrizione dell’ Associazione al suddetto Registro Unico, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, e dovrà senza indugio provvedere a registrarsi presso il medesimo.
III – Nelle more dell’istituzione del Registro Nazionale del Terzo Settore le modifiche statutarie continueranno a richiedere l’autorizzazione dell’Autorità Regionale.
FTO Francesco Sarti
FTO Raffaele Lenzi